Cass. pen. n. 7576 del 12 gennaio 2021
Testo massima n. 1
Il delitto di esercizio abusivo di attività finanziaria, di cui all'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi bancarie), concorre materialmente con quello di usura ex art. 644 cod. pen. in ragione della diversità dei beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici, consistenti, quanto al primo, nella gestione pubblica e controllata delle attività finanziarie, previste dall'art. 106 del medesimo testo unico, ed invece, quanto al secondo, nel patrimonio.