Cass. civ. n. 772 del 20 marzo 1973

Testo massima n. 1


Rientra nel divieto di cui all'art. 1582 c.c., l'innovazione nella cosa locata che, per la sua pericolosità, sia suscettibile di arrecare un pregiudizio al conduttore, in quanto si risolva in una diminuzione del godimento della cosa stessa.

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