Cass. pen. n. 15669 del 24 febbraio 2020

Testo massima n. 1


In tema di valutazione di una pluralità di prove testimoniali destinate a ricomporre il medesimo fatto, la valenza probatoria di ciascuna dichiarazione non è compromessa dal fatto che una o più circostanze siano riferite da alcuni testimoni e non da altri, quando vi sia la prova che le fonti orali, presenti sul luogo del delitto, non abbiano avuto tutte la completa o la medesima percezione di tutti i segmenti della concorsuale azione delittuosa, per i tempi e i modi di sviluppo della vicenda. (Fattispecie relativa all'omicidio di due migranti, gettati in mare durante la traversata notturna dalle coste libiche a quelle italiane, in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che, nella ricostruzione unitaria del fatto, ha ricondotto le minime divergenze del narrato dei testi alla differente situazione percettiva soggettiva, influenzata dal clima di confusione, concitazione e paura per la propria incolumità e dalle condizioni psico-fisiche di estrema difficoltà in cui versavano).

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