Cass. pen. n. 32388 del 15 settembre 2021
Testo massima n. 1
In tema di reati contro l'industria ed il commercio, è configurabile il concorso materiale tra il reato di frode nell'esercizio del commercio e quello di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, in quanto gli stessi hanno una diversa obiettività giuridica costituita, per il primo, dalla consegna di "aliud pro alio" con conseguente violazione del leale esercizio dell'attività commerciale e, per il secondo, dalla sola vendita o messa in circolazione del prodotto, indipendentemente dalla effettiva cessione del bene, con conseguente violazione dell'ordine economico che deve essere garantito contro gli inganni tesi al consumatore.