Cass. pen. n. 34214 del 15 ottobre 2020
Testo massima n. 1
Integra il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, ex art. 513-bis cod. pen., l'acquisizione di una posizione dominante in un determinato settore economico dovuta all'accordo con i clan di stampo mafioso che, attraverso condotte violente o intimidatorie, anche implicite o ambientali, precluda tanto l'accesso nel settore di altri concorrenti, quanto la libertà dell'esercente al dettaglio di scegliere il contraente fornitore.
Testo massima n. 2
Integra il reato di illecita concorrenza con violenza e minaccia, di cui all'art. 513-bis cod. pen., l'occupazione da parte di un imprenditore colluso con i clan mafiosi di un certo mercato o di una zona "contrattualmente" stabilita, conseguente all'azione intimidatoria del gruppo criminale egemone sul territorio, determinando tale illecita concorrenza "ambientale" un forzoso boicottaggio ai danni degli altri operatori del settore, anche quando la condotta intimidatoria sia indirizzata a soggetti diversi dai concorrenti in senso stretto. (Fattispecie in cui, attraverso l'appoggio della cosca locale, veniva imposta agli esercenti commerciali la fornitura in via esclusiva di "slot machine" di un certo imprenditore).