Cass. pen. n. 26099 del 16 luglio 2020

Testo massima n. 1


Integra il delitto di trasferimento fraudolento di valori, di cui all'art. 512-bis cod. pen., la nomina fittizia ad amministratore di una società di un prestanome a cui venga anche attribuita la titolarità del conto corrente bancario della società, con potere di disporre delle risorse della medesima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna dell'imputato presso la cui abitazione erano stati rinvenuti anche assegni emessi dal prestanome sul conto corrente della società). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO L'AQUILA, 07/11/2018)

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