Cass. pen. n. 19649 del 3 febbraio 2021
Testo massima n. 1
In tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti - non necessariamente l'esecutore materiale - agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, giudicando sufficiente la prova della sua consapevolezza circa la reale appartenenza della ditta intestata alla propria figlia a componenti di vertice del sodalizio criminoso denominato "clan dei Casalesi" e la finalità elusiva delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale da questi perseguite).