Cass. pen. n. 25218 del 13 luglio 2020

Testo massima n. 1


Il possesso di una carta d'identità contraffatta integra il delitto previsto dall'art. 497-bis cod. pen. solo ove il documento contenga la clausola di validità per l'espatrio, gravando sull'imputato che ne contesti l'esistenza il relativo onere di allegazione probatoria.

Normativa correlata