Cass. pen. n. 2669 del 12 ottobre 2021
Testo massima n. 1
È configurabile il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi nel caso di documento valido per l'espatrio falsificato solo in una parte, purché significativa, intendendosi per tale quella che attesti un fatto, un dato o una circostanza che il documento medesimo sia destinato a provare. (Fattispecie in tema di occultamento del timbro di non validità per l'espatrio apposto sul documento di identità).