Cass. pen. n. 27708 del 3 aprile 2019
Testo massima n. 1
In tema di falso, la mera apposizione del timbro dell'ufficio sulla marca da bollo apposta alla richiesta di rilascio del certificato del casellario giudiziale non muta la natura di scrittura privata di tale atto, in quanto non ha funzione certificativa della regolarità dell'istanza, ma di mero annullo del valore bollato, sicchè la soppressione dell'atto, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 2 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, all'art. 490 cod.pen., non costituisce più reato.