Cass. pen. n. 7019 del 19 novembre 2019

Testo massima n. 1


In tema di falsità in registri e notificazioni, quando è previsto che un registro sia soggetto ad ispezione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, le eventuali false indicazioni in esso operate hanno rilievo penale a norma dell'art. 484 cod. pen., a nulla rilevando che abbia concretamente proceduto all'accertamento della falsità un'autorità diversa da quella di pubblica sicurezza. (Fattispecie in tema di registrazioni previste dall'art. 128 t.u.l.p.s. in cui il controllo e l'accertamento della falsità era stato effettuato dalla guardia di finanza).