14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1398 del 21 gennaio 2011
Testo massima n. 1
In tema di rapporto locatizio, non sussistono i requisiti per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1578 c.c. quando il conduttore, essendo a conoscenza della destinazione d’uso dell’immobile locato [ nella specie, commerciale e non artigianale ] al momento in cui al contratto venne data attuazione [ nella specie, come desunto dalla clausola contrattuale relativa al divieto di mutamento della destinazione originaria ] e, quindi, anche della inidoneità dell’immobile a realizzare il proprio interesse, abbia accettato il rischio economico dell’impossibilità di utilizzazione dell’immobile stesso come rientrante nella normalità dell’esecuzione della prestazione. In tal caso, il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d’uso dell’immobile locato non è di ostacolo alla valida costituzione del rapporto di locazione, sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta utilizzazione del bene secondo la destinazione d’uso convenuta.
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