Cass. pen. n. 2496 del 14 gennaio 2022
Testo massima n. 1
In tema di incendio colposo, ai fini del riconoscimento della responsabilità ex art. 40, comma 2, cod. pen. di colui al quale sia attribuibile il ritardato o l'omesso spegnimento delle fiamme dolosamente appiccate da un terzo, è necessario valutare, alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, se un tempestivo intervento avrebbe impedito l'incendio in concreto sviluppatosi, a fronte della rapidità e dell'intensità del propagarsi delle fiamme. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la condanna dell'amministratore di una società portuale, al quale era contestato di non aver stipulato un contratto di fornitura di energia con wattaggio adeguato, in quanto non era stato chiarito se, e da quale momento in poi, la tempestiva attivazione di un impianto antincendio di potenza adeguata avrebbe impedito l'ulteriore propagazione delle fiamme, appiccate dolosamente da un terzo ad una imbarcazione, e già divampate in modo rapido e massiccio).