Cass. pen. n. 46402 del 14 dicembre 2021
Testo massima n. 1
Ai fini dell'integrazione del delitto di incendio (nella specie, colposo), occorre distinguere tra il concetto di "fuoco" e quello di "incendio", in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone.