Cass. pen. n. 11912 del 18 gennaio 2019

Testo massima n. 1


Ai fini della configurabilità del delitto di devastazione e saccheggio, trattandosi di reato contro l'ordine pubblico, è indifferente la gravità del danno in concreto prodotto, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche l'ordine pubblico; ne consegue che, quando i fatti di danneggiamento producano, oltre che un'offesa all'ordine pubblico, anche un danno di rilevante gravità patrimoniale, è configurabile l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 7 cod. pen.