Cass. pen. n. 4478 del 21 dicembre 2016

Testo massima n. 1


Agli effetti della specifica tutela penale offerta dall'art 351 cod. pen. (violazione della pubblica custodia di cose) l'espressione "cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio" va intesa con riferimento all'interesse dell'amministrazione all'inviolabilità delle cose ufficialmente custodite. La particolarità della custodia non si riferisce quindi al luogo, alla forma, o tanto meno al modo più o meno diligente con cui essa viene esercitata, bensì alla natura della cosa ed alla sua destinazione, onde il reato sussiste anche se in pratica la custodia sia inadeguata o negligente o del tutto trascurata. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui la Corte di merito aveva qualificato come soggetti a particolare custodia alcuni fogli contenenti le domande prescelte per una successiva prova concorsuale).

Normativa correlata