Cass. pen. n. 12210 del 22 gennaio 2019
Testo massima n. 1
Integra il delitto di truffa e non quello di millantato credito la condotta di chi, dopo aver millantato lo svolgimento di un'attività di mediazione con un pubblico agente destinatario della promessa o della dazione di danaro, avvalori il raggiungimento dell'accordo corruttivo presentando alla persona offesa un falso pubblico ufficiale, al quale venga materialmente consegnato il denaro oggetto della presunta corruzione.