Cass. pen. n. 31267 del 14 settembre 2020

Testo massima n. 1


In tema di oltraggio a magistrato in udienza, la scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. presuppone il compimento di un'attività arbitraria o ingiustamente persecutoria del magistrato che, eccedendo i limiti delle proprie attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione del "munus" pubblico demandatogli nei confronti delle parti e dei difensori, la cui reazione, in presenza di un atto oggettivamente illegittimo, non è punibile solo se strettamente proporzionale all'esigenza di esercitare un proprio diritto. (Nella fattispecie la Corte ha escluso la scriminante, anche in forma putativa, in relazione alla condotta denigratoria ed aggressiva posta in essere da un avvocato nei confronti del giudice di pace che, in aula, mimando il gesto di portarsi le mani alle orecchie, aveva manifestato l'intenzione di non voler ascoltare oltre le deduzioni a sostegno di una istanza di anticipazione di udienza già decisa).

Testo massima n. 2


Ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio ad un magistrato in udienza, rientrano nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di critica le espressioni o gli apprezzamenti che investono la legittimità o l'opportunità del provvedimento in sè considerato, non invece quelli rivolti alla persona del magistrato. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il reato nella condotta dell'avvocato che, in aula, aveva apostrofato il giudice di pace con espressioni denigratorie delle sue qualità personali e della funzione dallo stesso esercitata).

Normativa correlata