Cass. pen. n. 41563 del 30 settembre 2021

Testo massima n. 1


Ai fini della configurabilità del reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro penale, è sufficiente che la condotta abbia ad oggetto un bene sul quale il vincolo è apposto con un atto, pur invalido, ma efficace, e sino a quando gli effetti del sequestro non siano cessati direttamente in forza di legge, ovvero per una pronuncia adottata dall'Autorità giudiziaria o amministrativa. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini della esclusione del reato la illegittimità della confisca, perché tardivamente intervenuta oltre il termine di 120 giorni dal sequestro, previsto dall'art. 204 del codice della strada, trattandosi di provvedimenti autonomi, produttivi di differenti effetti giuridici, che prescindono l'uno dalla validità dell'altro).