Cass. pen. n. 22066 del 6 luglio 2020
Testo massima n. 1
La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, salvo prova contraria, si applica anche al delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-quinquies cod. pen., in quanto compreso nell'elenco dei reati di cui all'art. 51, comma 3-quater, cod. proc. pen., richiamati dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Testo massima n. 2
Ai fini della configurabilità del reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, commesso dalla persona che abbia acquisito autonomamente informazioni strumentali al compimento di atti con la suddetta finalità, è comunque necessario che il soggetto agente ponga in essere comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-sexies cod. pen., senza limitarsi ad una mera attività di raccolta di dati informativi o a manifestare le proprie scelte ideologiche.