Cass. pen. n. 39810 del 12 giugno 2019
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 270 cod. pen., è necessaria l'esistenza di una struttura organizzata avente un programma finalizzato a sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato e dotata di mezzi strumentali idonei a perseguire tale risultato, non essendo sufficiente il mero perseguimento di un'idea eversiva.