Cass. pen. n. 33816 del 18 settembre 2020
Testo massima n. 1
In tema di tolleranza abituale della prostituzione, non può costituire oggetto di confisca il corrispettivo in denaro ricevuto per l'ospitalità alberghiera della prostituta e del cliente se non v'è stata alcuna maggiorazione delle tariffe applicate alla restante clientela, in quanto non si configura un profitto illecito ricavato in via diretta e immediata dalla commissione del reato. (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 25/06/2019)