Cass. pen. n. 26191 del 28 marzo 2019

Testo massima n. 1


Le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art.133 cod. pen.(Vedi n.7794/1989,Rv. 181431 e n.8308/1984, Rv. 166005; Conf. n. 1540/1969, Rv. 110826). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 16/01/2017)

Normativa correlata