Cass. pen. n. 35185 del 21 settembre 2020
Testo massima n. 1
In tema di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, pur non sussistendo un nesso di necessaria correlazione tra la determinazione della pena e la concessione della sospensione condizionale, in quanto la prima va operata in base ai criteri di valutazione della gravità del reato mentre la seconda si fonda su un giudizio prognostico proiettato su una presunta realtà futura, è, tuttavia, configurabile il vizio di contraddittorietà della motivazione nell'ipotesi in cui il giudice applichi il minimo edittale della pena, con riferimento alla gravità del fatto, e contestualmente neghi la sospensione condizionale della pena sempre in ragione della gravità dei fatti. (Vedi Sez. 1, n. 1327 del 1990, Rv. 186293). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 28/03/2019)
Testo massima n. 2
La morte dell'indagato, estinguendo il reato, fa venire meno la possibilità di applicare, nei confronti degli eredi, la confisca a norma dell'art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.) del bene il cui valore risulti sproporzionato rispetto ai redditi ed alle attività economiche dell'indagato. (In motivazione, la Suprema Corte, ha sottolineato la diversità di disciplina rispetto alla confisca di prevenzione). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 28/03/2019)