Cass. pen. n. 36764 del 17 novembre 2020
Testo massima n. 1
In tema di sospensione condizionale della pena, è illegittimo il diniego del beneficio ad un imputato incensurato basato esclusivamente sulla sua condizione di clandestino privo di occupazione e di fissa dimora, senza indicazione di elementi concreti fondanti il negativo giudizio prognostico, in quanto l'incensuratezza costituisce un elemento di indubbia valenza positiva, la cui neutralizzazione esige l'individuazione di uno o più elementi di segno contrario.