14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 2995 del 23 giugno 1989
Testo massima n. 1
Le istituzioni regionali ed infraregionali di assistenza e beneficenza, per effetto della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 1 della L. 17 luglio 1890, n. 6972 [ sent. della Corte cost. n. 396 del 1988 ], non hanno, in ogni caso, la natura di enti pubblici, anche al fine del carattere pubblicistico del rapporto di lavoro con il personale e della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie ad esso inerenti, ma possono essere enti pubblici o privati, secondo i comuni parametri che distinguono gli uni dagli altri, in relazione a requisiti strutturali e funzionali, nonché all’inserimento o meno nell’ambito dell’organizzazione della P.A.
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