Cass. pen. n. 29171 del 8 settembre 2020
Testo massima n. 1
In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, la sospensione del corso della prescrizione nel giudizio di legittimità, prevista dall'art. 83, comma 3-bis, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, nel caso di procedimento pervenuto in cancelleria in epoca precedente al 9 marzo 2020, con udienza, fissata in periodo di "lockdown", differita d'ufficio, con calendarizzazione bloccata o imposta, opera per tutto il periodo intercorrente dalla data del 9 marzo fino a quella della celebrazione dell'udienza. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale sospensione si conforma al principio generale contenuto nella previsione di cui all'art. 159, comma primo, cod. pen., rispetto alla quale la norma emergenziale identifica il fatto che genera la necessità della sospensione).