Cass. pen. n. 23794 del 27 aprile 2017
Testo massima n. 1
In tema di reati contro la famiglia, la fattispecie di cui all'art, 12-sexies della legge n. 898 del 1970, richiamata dalla previsione di cui all'art. 3 della legge n. 54 del 2006, che punisce il mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice a favore dei figli (senza limitazione di età) economicamente non autonomi, è reato perseguibile d'ufficio a natura permanente, la cui consumazione termina con l'adempimento integrale dell'obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado, quando dal giudizio emerga espressamente che l'omissione si è protratta anche dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio. (Annulla con rinvio, Trib. Mantova, 15/05/2015).