Cass. pen. n. 7155 del 11 gennaio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - Ordinanza in materia di esecuzione emessa dalla Corte di appello - Annullamento con rinvio - Incompatibilità dei giudici che si sono già pronunciati – Sussistenza - Condizioni.


In tema di procedimento di esecuzione, nel caso di annullamento con rinvio dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello, gli atti devono essere trasmessi, ex art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., alla medesima sezione che ha adottato il provvedimento, sia pure in diversa composizione collegiale, a causa dell'incompatibilità dei giudici che si sono già pronunciati sulla questione, ai sensi dell'art. 34 cod proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice dell'esecuzione è incompatibile ogniqualvolta ha esercitato un potere discrezionale implicante una valutazione sul merito dell'accusa, e non mere determinazioni incidenti sul semplice svolgimento del processo, pur se adottate in base ad apprezzamento delle risultanze processuali).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 43026 del 2015

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 com. 1 lett. A CORTE COST.