Cass. pen. n. 42213 del 6 ottobre 2021
Testo massima n. 1
In tema di reati fallimentari, l'applicazione della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1), legge fall., non esclude l'autonomia ontologica delle singole fattispecie di bancarotta unificate, sicché, ai fini del computo del termine di prescrizione, la contestazione dell'aggravante ad effetto speciale del danno di rilevante gravità per una sola di esse non rileva per le altre.
Testo massima n. 2
La c.d. "revocatoria penale" degli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato, di cui all'art. 192 c.p., non richiede la prova dei presupposti oggettivo e soggettivo della revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto strumento di tutela patrimoniale rafforzata, rispetto a quella ordinaria civilistica, della vittima nel tempo successivo al reato.