14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2091 del 25 marzo 1985
Testo massima n. 1
Qualora un’associazione, con finalità di assistenza morale e materiale in favore di coloro che si trovino in determinate condizioni di bisogno [ nella specie, Associazione Cattolica Internazionale al servizio della giovane ], conferisca ad una di dette persone il godimento di una stanza in proprio fabbricato, la revocabilità ad nutum di tale concessione non può essere esclusa, sotto il profilo della ricorrenza di un rapporto tipico di locazione, per il solo fatto del versamento periodico di una certa somma da parte del beneficiario di quella stanza, poiché l’affermazione del rapporto locativo postula che la suddetta somma configuri controprestazione dell’obbligo del concedente di garantire il godimento del bene, e non anche, pertanto, mero rimborso di spese nell’ambito di un comodato o di una concessione gratuita in uso, ovvero mero onere nell’ambito di una locazione atipica e precaria.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]