Cass. pen. n. 17970 del 7 febbraio 2020
Testo massima n. 1
Nel procedimento conseguente all'appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento reiettivo della richiesta di misura cautelare personale, il pubblico ministero ha facoltà di produrre elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, in relazione ad ogni profilo, anche non oggetto del gravame, rilevante ai fini della decisione sulla cautela, i quali non devono necessariamente essere indicati nell'atto di impugnazione, stante la non applicabilità dell'art. 603 cod. proc. pen. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' GENOVA, 06/11/2019).