Cass. pen. n. 10378 del 8 gennaio 2020
Testo massima n. 1
Nel giudizio di appello non è di per sé di ostacolo alla rinnovazione delle prova dichiarativa la condizione di "vulnerabilità" del teste già esaminato nel corso di incidente probatorio, non rilevando tale qualità soggettiva ai fini della valutazione del giudice circa la necessità della ulteriore escussione, sia pure con le opportune cautele che tutelino la serenità del teste debole. (In applicazione del suddetto principio, nel caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero che censurava l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal minore vittima di reati sessuali nel corso di incidente probatorio, decisive ai fini della valutazione di responsabilità, la Corte ha ritenuto legittima la ripetizione dell'esame ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 29/11/2017).