Cass. pen. n. 51901 del 19 settembre 2019
Testo massima n. 1
Nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all'assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 12/04/2018).