Cass. pen. n. 11168 del 18 febbraio 2019

Testo massima n. 1


Nel giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia (nella specie, balistica) può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 17/03/2017).

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