Cass. pen. n. 31983 del 14 marzo 2019

Testo massima n. 1


Nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, senza che sia necessaria la partecipazione all'udienza, purchè abbia dimostrato, anche solo attraverso memorie scritte, un suo utile contributo al processo. (Fattispecie in cui la parte civile aveva depositato una memoria, rappresentando elementi di dibattito centrati sulle questioni oggetto del ricorso ed offrendo una piattaforma argomentativa di contrasto alle ragioni avverse). (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SULMONA, 29/05/2018).

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