Cass. pen. n. 26904 del 15 maggio 2019

Testo massima n. 1


Non sussiste alcuna causa di incompatibilità al giudizio nei confronti del giudice di appello che rigetti la richiesta di pena patteggiata, formulata congiuntamente dall'imputato e dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 599-bis, commi 1 e 3, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, analogamente a quanto già previsto in relazione alla norma previgente. (Nell'occasione la Corte, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 448 del 1995, ha anche ribadito la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34, 37 e 599 bis cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 25, 97 e 111 Cost. nella parte in cui non è prevista, anche per il rigetto della proposta di concordato sui motivi d'appello, la incompatibilità del giudice pronunciante). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 02/10/2018).

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