Cass. pen. n. 27823 del 19 aprile 2017

Testo massima n. 1


Il direttore responsabile di un telegiornale non risponde per l'omesso controllo necessario ad impedire il reato di diffamazione né ai sensi dell'art. 57 cod. pen., dettato solo per i reati commessi con il mezzo della stampa periodica, né ai sensi dell'art. 30 della l. 6 agosto 1990, n. 223, atteso che le norme speciali previste in questa disposizione in tema di trattamento sanzionatorio e di competenza territoriale per il reato di diffamazione commesso attraverso trasmissioni televisive si riferiscono a soggetti specificamente indicati - il concessionario privato, la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione -, né possono trovare applicazione analogica. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la riferibilità all'imputato della condotta di omesso controllo sulla base di un mero "Documento di reciproco impegno", a firma del direttore generale della RAI, contenente generici richiami ad obblighi di vigilanza e rispetto del codice etico Rai, di adesione alla Carta dei doveri e degli obbligi degli operatori del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché al modello di gestione e controllo ex D.Lgs. n.231 del 2001).