Cass. pen. n. 47111 del 26 novembre 2009
Testo massima n. 1
La riqualificazione giuridica in dibattimento, che riconduce il fatto al novero dei reati per i quali è prevista l'udienza preliminare impone al Tribunale, se l'udienza preliminare non si è tenuta, la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, restando esclusa la possibilità di pronunciare sentenza assolutoria per il reato originariamente indicato. (Annulla senza rinvio, Trib. Ancona, 08 aprile 2009).