Cass. pen. n. 35345 del 12 maggio 2010
Testo massima n. 1
La nullità conseguente alla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia invece che presso il domicilio eletto è d'ordine generale a regime intermedio, perché idonea comunque a determinare una conoscenza effettiva dell'atto in ragione del rapporto fiduciario con il difensore, sicché é soggetta ai termini di deduzione di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen.. (Annulla con rinvio, App. Napoli, 21/11/2008).