Cass. pen. n. 32899 del 8 gennaio 2021

Testo massima n. 1


In tema di responsabilità per colpa, l'attività di manutenzione di carri merci integra un'attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., potendone scaturire pericoli per la sicurezza della circolazione ferroviaria, con la conseguenza che i doveri discendenti da tale norma gravano sul titolare dell'impresa e, ove l'attività sia esercitata in forma societaria, a carico di chi ha il compito di organizzarla. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo di colui che, nell'ambito di una società che si occupava della manutenzione di carri merci, aveva il compito di organizzare tale attività, per avere omesso di adottare disposizioni adeguate in grado di assicurare la corretta esecuzione della manutenzione, le quali avrebbero consentito di rilevare lo stato di corrosione dell'assile montato in sostituzione, che poi, cedendo, aveva determinato il deragliamento del carro e la conseguente morte di numerose persone). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 20/06/2019).

Testo massima n. 2


L'attività pericolosa costituita dalla circolazione dei carri trasportanti merci pericolose, esercitata dall'impresa di trasporto ferroviario, è attribuibile anche al fornitore del carro merci, perché egli, consegnando il carro all'impresa trazionista, contribuisce alla sua circolazione, con la conseguenza che anche il fornitore del carro è tenuto ad osservare le regole cautelari volte ad assicurare che la circolazione non avvenga in modo pericoloso per persone o cose. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento della responsabilità per i reati di omicidio colposo dell'amministratore delegato della società che - senza previamente verificare la storia manutentiva del carro, noleggiato da un terzo - aveva fornito a Trenitalia s.p.a. il carro merci trasportante GPL, su cui era montato un assile corroso, il cui cedimento, durante l'attraversamento della stazione di Viareggio, ne aveva determinato il deragliamento e il successivo ribaltamento e incendio, con conseguente morte di numerose persone). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 20/06/2019)

Testo massima n. 3


In tema di colpa, allorquando risulti "ex ante" l'inefficacia preventiva delle regole cautelari positivizzate, il gestore del rischio è tenuto ad osservare ulteriori regole cautelari non positivizzate, preesistenti alla condotta ed efficaci a prevenire l'evento, individuate alla luce delle conoscenze tecniche scientifiche e delle massime di esperienza. (In motivazione la Corte ha precisato che una volta accertato che, al momento della condotta, sia già stata acquisita l'insufficienza delle regole cautelari positivizzate e siano già state individuate ulteriori regole cautelari efficaci, non positivizzate, è configurabile la colpa generica non solo integratrice della colpa specifica ma anche ad essa derogatrice). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 20/06/2019)

Normativa correlata