Cass. pen. n. 12144 del 13 gennaio 2021

Testo massima n. 1


In tema di responsabilità medica, la posizione di garanzia del medico di pronto soccorso comporta l'obbligo di questi di rapido inquadramento diagnostico e di determinazione degli eventuali accertamenti indispensabili a confermare la diagnosi, ai fini della predisposizione del pronto intervento per la risoluzione della patologia, senza che lo stesso possa fare affidamento - nella indicazione di priorità degli interventi e degli accertamenti diagnostici - sull'ordine degli interventi dei medici del pronto soccorsa attribuito dalla procedura del "triage", di competenza infermieristica. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità, per il reato di omicidio colposo, di un medico del pronto soccorso che - nel trattamento di una paziente vittima di violenza sessuale e con difficoltà respiratorie, alla quale in sede di "triage" era stato attribuito codice rosso - nel prescrivere una radiografia toracica ed una consulenza ginecologica, aveva omesso di segnalare, confidando nell'urgenza di entrambi gli esami derivante da detto codice, la priorità del primo, sì da non consentire di diagnosticare con immediatezza la patologia pneumologica che avrebbe poi determinato il decesso). (Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 07/05/2019).

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