Cass. pen. n. 49499 del 24 ottobre 2013

Testo massima n. 1


Nel caso di condanna per il reato di cui all'art. 691 cod. pen., si applica, qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la pena accessoria della sospensione dall'esercizio, prevista dall'art. 691 comma secondo cod. pen., indipendentemente dall'entità della pena inflitta, essendo tale ultima previsione speciale rispetto a quella dell'art. 35 cod. pen.

Normativa correlata