Cass. pen. n. 39777 del 15 maggio 2014
Testo massima n. 1
In tema di mandato di arresto europeo, non è configurabile il motivo di rifiuto di cui all'art. 18, lett. n), della legge 22 aprile 2005, n. 69, con riferimento al cittadino italiano che ha commesso un delitto comune all'estero, perchè la previsione della punibilità del fatto secondo la legge italiana, di cui all'art. 9 cod. pen., e la conseguente possibilità di celebrare il giudizio in Italia, trovano un limite, quando è stato emesso "l'ordine di consegna europeo", nella disciplina fissata dall'art. 19, comma primo, lett. c) della legge n. 69 del 2005, che ammette nei confronti del cittadino italiano l'esercizio della potestà punitiva da parte dello Stato membro di emissione. (Rigetta, App. Bologna, 21/03/2014).