Cass. pen. n. 27494 del 27 marzo 2009
Testo massima n. 1
La condanna del querelante alle spese processuali, in caso di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto o per non averlo egli commesso, deve essere preceduta da un motivato giudizio sull'esistenza dell'elemento della colpa nell'esercizio del diritto di querela. (Annulla in parte s.r., Trib. Treviso sez. dist. Conegliano, 22 marzo 2006).
Testo massima n. 2
In tema di reati perseguibili a querela, la possibilità di condanna del querelante alle spese e al risarcimento del danno in favore dell'imputato assolto è sempre subordinata ad una domanda dello stesso imputato, la cui mancanza non può essere sostituita neppure dalla richiesta del pubblico ministero. (Annulla in parte s.r.,Trib.Treviso s.d. Conegliano, 22 marzo 2006).