Cass. pen. n. 2059 del 16 gennaio 2018
Testo massima n. 1
In tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7, comma 1, legge 22/04/2005, n. 69, è sufficiente che il fatto sia previsto come reato in entrambi gli ordinamenti, essendo, invece, irrilevanti l'eventuale eterogeneità delle previsioni inerenti alle circostanze aggravanti, a condizione che la natura ed il contenuto dell'elemento circostanziale non determinino un mutamento del fatto, ovvero le eventuali discrezionali valutazioni relative alle possibili condizioni di non punibilità previste nell'ordinamento interno. (Fattispecie in cui il ricorrente lamentava la violazione della condizione di doppia punibilità in relazione ad un m.a.e. relativo all'esecuzione di una sentenza di condanna per furto aggravato, deducendo sia la mancata previsione nell'ordinamento interno della contestata aggravante della consumazione del furto in orario notturno che la non punibilità della condotta per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.). (Rigetta, App. Genova, 18/12/2017).