14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5690 del 12 giugno 1990
Posted at 16:23h
in Massimario
Testo massima n. 1
Caratteristica propria del contratto di appalto come di quello di subappalto è l’autonomia dell’imprenditore nell’esecuzione delle opere a lui commesse, sicché, in caso di subappalto, la responsabilità del subcommittente per i danni derivati ai terzi dall’attività esecutiva dell’opera commessa al subappaltatore può essere affermata solo nel caso che il primo abbia esercitato sull’attività del secondo una ingerenza siffattamente penetrante da averlo reso mero esecutore dei suoi ordini.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]