Cass. pen. n. 19502 del 24 febbraio 2003
Testo massima n. 1
L'obbligo dell'Autorità procedente di trasmettere al Tribunale del riesame, oltre agli atti di cui all'art. 291, 1° co., c.p.p., anche "tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini" va circoscritto a quegli atti, documenti o risultanze acquisiti dalla stessa Autorità e di cui la difesa non ha l'immediata disponibilità. Non rientrano in tale novero i risultati favorevoli delle investigazioni difensive, i quali, essendo nella piena disponibilita del difensore, possono essere presentati dal medesimo "direttamente" al giudice, secondo l'espressa previsione dell'art. 391 octies c.p.p., con l'effetto che la rappresentazione delle ragioni fondate su detti risultati investigativi finisce con il trovare, comunque, compiuta realizzazione nel precedimento di riesame, dove ha piena applicazione il principio del contraddittorio processuale.