Corte costituzionale n. 54 del 24 marzo 1986
Testo massima n. 1
L'ordinamento processuale va letto nel contesto dei principi fondamentali posti dalla Costituzione, alla cui luce il giudice penale non può disporre mezzi istruttori lesivi della vita, incolumità, dignità o intimità psichica (art. 2 Cost.) ovvero pericolosi per la salute del periziando (art. 32 Cost.). Entro tali limiti, peraltro, la perizia medico-legale è certamente uno dei "modi" legittimi mediante i quali, in base allo stesso art. 13, comma secondo, Cost., è consentito all'autorità giudiziaria, attuare, previa congrua motivazione, restrizioni della libertà personale, mentre le ragioni relative all'accertamento della verità in sede penale sicuramente rientrano fra i "casi previsti dalla legge". Né il prelievo ematico (di ordinaria amministrazione nella pratica medica e posto in questione nel caso di specie) lede o mette in pericolo alcuno degli anzidetti valori. Tanto meno può venire in causa il comma quarto dell'art. 13 Cost, giacché le violenze cui esso si riferisce sono quelle illecite, e tali non possono considerarsi le minime prestazioni personali imposte, all'imputato o a terzi, da un normale e legittimo mezzo istruttorio. (Infondatezza, in riferimento all'art. 13 Cost., commi secondo e quarto, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 146, 314 e 317 cod.proc.pen. - concernenti poteri dispositivi e coercitivi del giudice penale nella scelta e nell'esecuzione dei mezzi di indagine peritale).