Cass. pen. n. 8377 del 17 gennaio 2008
Testo massima n. 1
In tema di istruzione dibattimentale, le dichiarazioni rese dai consulenti tecnici di parte, indipendentemente dallo svolgimento del proprio incarico in ambito peritale ovvero extraperitale, hanno il medesimo valore probatorio di quelle testimoniali, in quanto l'art. 501, comma primo, cod. proc. pen. riconosce sostanziale qualità di testimone ai consulenti tecnici ammessi su richiesta di parte. (Rigetta, App. Milano, 4 dicembre 2006).